CIRCOLARE NR. 008-2005 del 21.01.2005

Agenzie immobiliari : nuovi obblighi con la Finanziaria 2005

Agli intermediari che esercitano la loro attività nel settore immobiliare viene esteso l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni di cui hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche le cessioni di durata inferiore al mese. Pesanti le conseguenze per l’eventuale omissione: alla prima violazione dell’obbligo di comunicazione si applica una sanzione amministrativa (da un minimo di € 103,29 a un massimo di € 1.549,37 – art. 12 comma 4° D.L. 21.03.78 n. 59 conv. in L. n. 191 del 18.05.78). e, in caso di seconda violazione, su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, il sindaco del Comune in cui operano gli intermediari immobiliari disporrà la sospensione per un mese della loro attività.

Sul punto si ricorda che l’obbligo dichiarativo (art. 12 D.L. 21.03.78 n. 59) dispone che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore al mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso deve comunicare all’Autorità di pubblica sicurezza i dati identificativi dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o del soggetto che assume la disponibilità del bene con l’indicazione degli estremi dei relativi documenti di riconoscimento.

La Legge Finanziaria 2005 ha disposto che la dichiarazione dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate (in luogo dell’Autorità di pubblica sicurezza) con le modalità telematiche direttamente dall’obbligato, oppure dagli intermediari abilitati o direttamente presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione (art. 12 DlL. 191/78) equivale all’obbligo di comunicazione.

In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che per le compravendite immobiliari – intervenendo il Notaio che poi registrerà l’atto – non dovrebbero sussistere obblighi per l’intermediario (il quale dovrà accertarsi dell’avvenuta registrazione dell’atto); mentre per le locazioni sarà indispensabile verificare sempre che il contratto sia stato registrato. Nel caso di locazioni tra soggetti IVA, ove la registrazione è solo in caso d’uso, e quindi non obbligatoria, sarà opportuno provvedere sempre alla predetta comunicazione.